L’entrata in vigore del divieto di pubblicità dei giochi ha suscitato diverse polemiche e sollevato parecchi interrogativi dentro e fuori dell'industria cui si accompagnano alcuni paradossi e contenziosi.
Il testo di legge prevede “il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media”.
Estende inoltre, dal 1° gennaio 2019 il divieto “anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata”.
La normativa parla chiaro. Tuttavia emergono questioni che di chiaro hanno ben poco e che lasciano aperti alcuni interrogativi. In riferimento a questo tipo di giochi, cosa deve essere considerato “pubblicità” e cosa “promozione”?
La norma, formulata in maniera “globale”, sembra includere qualunque cosa all'interno del divieto. Tuttavia esistono degli ambiti di applicazione che lo stesso governo o le autorità preposte al controllo della normativa farebbero bene a chiarire. Addirittura si renderebbe necessaria una disciplina specifica. A titolo di esempio, basta pensare alle insegne posizionate all'esterno dei locali o sulle porte dei tabaccai, le quali indicano che quel dato esercizio offre servizi di gioco, come quello di ricevitoria. Si tratta di un “prodotto” di cui non dispongono tutti i pubblici esercizi ma solo alcuni, così come avviene per i tabacchi, e che per questa ragione deve essere segnalato all'esterno.
Tale situazione induce a pensare che le insegne sono escluse dal campo di applicazione del divieto, ma la definizione decisamente ampia e generale della norma, che include anche i richiami “indiretti”, lascia desumere il contrario.
La domanda a questo punto è: quando un'insegna può configurarsi come un mero servizio di informazione alla clientela senza ricadere nell'ambito della pubblicità?
Poiché il testo di legge non prevede alcun esplicito esonero, sarebbe bene che il Legislatore fornisca opportuni chiarimenti in materia, anche per consentire ad operatori ed esercenti di adeguarsi. La stessa riflessione potrebbe essere estesa non solo alle insegne nel senso stretto del termine, ma anche alle vetrine e segnaletiche esterne ai locali di gioco le quali non potranno convertirsi in pareti da affissioni di messaggi pubblicitari o non potranno svolgere un ruolo da richiamo esplicito ai giocatori, in virtù delle prescrizioni governative. D’altro canto non si può nemmeno pensare di rendere questo tipo di locali completamente indistinguibili da altri edifici, situazione che si verificherebbe imponendo vetrine neutre e nessuna insegna, visto che ad essere considerata illegale è la sola pubblicità del gioco e non l'attività.
L’altra questione riguarda le associazioni dei gestori di apparecchi i quali chiedono delucidazioni sull’utilizzo dei loghi aziendali ai sensi del divieto di pubblicità al gioco del decreto Dignità.
E’ il caso dell’associazione As.tro che ha interrogato l'Agcom per provare a capire se, in virtù del divieto, dovranno essere rimossi anche i loghi aziendali delle società di gioco che compaiono oggi sui furgoni e mezzi di trasporto in generale e quelli presenti sui gadget che vengono distribuiti ai clienti o ai visitatori dei pubblici esercizi.
Oltre alle situazioni riferite a segnaletica ed allestimenti di vario tipo, vi è quella dei locali di gioco il cui scenario non è affatto più chiaro. Anche in questo caso si tratta di capire cosa si può fare e cosa no. Se la mera esposizione di un tagliando della lotteria (non quella nazionale, unica esonerata dal divieto, ma piuttosto di quella istantanea) o di una schedina dei giochi numerici sarà da considerare una promozione di questi giochi, vorrebbe dire stravolgere completamente le attività, portandosi però al limite dell'esercizio della libertà di impresa, e forse anche oltre ogni soglia di legittimità e non solo di sostenibilità.
Dubbi ed incertezze anche per l’online
L'ambiente online non è libero da dubbi ed incertezze, anzi, è proprio in questo caso che i rischi appaiono addirittura maggiori.
E’ chiaro che non si potranno più pubblicare banner pubblicitari o rimandi diretti ai siti di società di gioco, ma, una volta entrati sul sito internet di un casinò online AAMS, cosa potrà o non potrà comparire su queste pagine web? Si potranno proporre i classici bonus casino di benvenuto o spiegare le varie tipologie di giocata agli utenti, tenendo conto che chi ha aperto quella pagina probabilmente sa già cosa cerca e non avrebbe senso una censura a quel livello? Seguendo la logica la risposta sarebbe immediata, ma sarebbe opportuno specificare e chiarire le cose attraverso una legge o una ulteriore norma esplicativa.
Fiere di settore
Considerando che saranno immuni dal Decreto Dignità le prossime edizioni di autunno e primavera della kermesse del gioco, in quanto già contrattualizzate, ma tenendo comunque conto che una fiera rappresenta il principale strumento di promozione di un mercato, si potranno continuare ad organizzare eventi di questo tipo in futuro? Anche qui si rende indispensabile una disciplina che riguardi e tuteli almeno il business ed eventualmente le comunicazioni “b2b”, ossia tra aziende e tra operatori e non rivolte al grande pubblico, come avviene appunto nelle fiere di settore.
Impatto della legge all'esterno del settore
In questo caso si fa riferimento alle altre forme di “gioco d'azzardo” non ancora riconosciute come tali pur rientrando in questo tipo di definizione: in primis i quiz televisivi non considerati dall'esecutivo nel Decreto Dignità.
Se come cita la normativa è vietata “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo”, ciò significa che non potranno più andare in onda quei giochi in cui si punta su un pacco o sottoposti a qualunque tipo di prova di abilità in cambio di denaro, in quanto pur sempre di “azzardo” si tratta. Per definizione.
Divieto pubblicità e gamification
Cosa accadrà a tutte quelle campagne pubblicitarie figlie della cosiddetta Gamification nelle quali si ricorre molto a richiami affini al mondo del gioco, anche “d’azzardo”, per promuovere i più disparati prodotti e servizi? Sicuramente spariranno in caso di applicazione rigida della legge che cambierà radicalmente diversi ambiti della quotidianità del nostro paese, e non soltanto dell'industria del gioco pubblico. O del mondo dello sport, sul quale si attendono le più pesanti ricadute dovute all'applicazione del nuovo divieto.