L'UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha reso noti i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea di quanti sono obbligati ad individuare possibili operazioni sospette. Il provvedimento arriva in un testo unico con tutti gli indicatori relativi ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, sistematizzazione ed aggiornamento, con l’obiettivo di fornire un altro strumento utile per contrastare i tentativi di frode.
Sono coinvolti dal provvedimento tutti gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti di settore, gli operatori non finanziari. E sono compresi ovviamente i prestatori di servizi di gioco, tra cui i casinò online italiani AAMS.
L’anomalia è divisa in un totale di 34 indicatori, ciascuno dei quali articolato in sotto indici che esemplificano l’indicatore di riferimento.
Gli indicatori da 1 a 8 evidenziano i profili che riguardano il comportamento o le caratteristiche qualificanti del soggetto a cui è riferita l’operatività. Gli indicatori da nove a trentadue invece riguardano tutte le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività. Gli indicatori trentatré e trentaquattro invece riguardano l’operatività che potrebbe essere connessa al finanziamento di terrorismo e programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Sono tutte manovre in osservanza agli obblighi antiriciclaggio. Ma l’UIF ha anche chiarito che gli indicatori e i loro indici non sono né esaustivi né vincolanti perché è possibile che emergano ulteriori comportamenti tali da generare un sospetto anche in evoluzione. Un provvedimento volto anche a guidare i soggetti obbligati nell’individuazione di elementi informativi essenziali per configurare a pieno i sospetti. Tra le novità anche la possibilità di segnalare, tra le anomalie, un utilizzo sbagliato dei crypto-assets. Dal 1 gennaio 2024 il provvedimento entrerà in vigore.
Quali sono i nuovi indicatori di anomalia per il settore del gioco d'azzardo?
Il settore gioco ne è direttamente coinvolto, poiché il punto 22 concerne la movimentazione dei conti di gioco, che per intensità o modalità di esecuzione delle operazioni, possono configurarsi come anomali, inusuali, illogici. In questa serie di anomalie rientrano i versamenti sui conti di somme dall’importo rilevante, minimamente utilizzate per l’attività di gioco, seguite da prelievo o trasferimento di somme, previa chiusura del conto. Ma anche aperture e chiusure di conti con elevata frequenza da parte di un unico soggetto o ancora il mancato utilizzo delle disponibilità liquide presenti sui conti, fino alle richiese, ripetute o eccessive, di importi complessivi rilevanti. Tutte potenziali anomalie da segnalare e contrastare.
Anche il punto 23 coinvolge direttamente il gioco, nel campo dell’operatività di gioco fisico che, per intensità o modalità di esecuzione delle operazioni, può avere effetti anomali. Anche qui i sottoindici sono chiari: operazioni di importi rilevanti, il ricorso a banconote di taglio apicale, acquisto di titoli abilitanti all’attività di gioco per importi rilevanti e via dicendo. Fatti che potrebbero verificarsi ovviamente su AWP e VLT, gaming machine simbolo delle sale da gioco.
Anche il punto 24, infine, riguarda il gioco, nel trasporto di contante o di somme rilevanti in settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio.