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Legge regionale sul gioco: la legittimità costituzionale spetta allo Stato

L’avvocato Massimo Piozzi del Centro Studi As.Tro, ha sostenuto che è compito dello Stato sollevare alla Corte Costituzionale la presunta illegittimità delle leggi regionali sul gioco. "Una delle questioni più dibattute da quando il sistema del gioco lecito è stato messo sotto attacco dalle autorit
Legge regionale sul gioco: la legittimità costituzionale spetta allo Stato

L’avvocato Massimo Piozzi del Centro Studi As.Tro, ha sostenuto che è compito dello Stato sollevare alla Corte Costituzionale la presunta illegittimità delle leggi regionali sul gioco.

"Una delle questioni più dibattute da quando il sistema del gioco lecito è stato messo sotto attacco dalle autorità locali è quello riguardante la legittimità costituzionale delle leggi regionali che disciplinano la materia”, ha sostenuto Piozzi. Secondo l’avvocato la legittimità costituzionale della normativa regionale deve essere esaminata sia dal punto di vista del rapporto tra Stato e Regioni sia dal punto di vista della legittimità nel merito della legge regionale, che fa riferimento al rispetto o meno delle norme e/o dei principi stabiliti dalla Costituzione (a prescindere dal rapporto stato /regioni).

Per quanto riguarda il primo punto, spiega Piozzi, le Regioni rivestono in materia di gioco una potestà legislativa concorrente, ossia, possono emanare norme che riguardano il settore nel rispetto dei “principi fondamentali” della materia, disciplinati da norme di esclusiva competenza dello Stato al quale spetta anche la creazione/autorizzazione di nuovi giochi. “È quindi incompatibile con la Costituzione una normativa regionale che si proponga (o, comunque, determini) l’abolizione, di fatto, di un intero settore economico autorizzato e legalizzato dallo Stato". Inoltre, aggiunge l’avvocato, "bisogna precisare che soltanto allo Stato (attraverso un’iniziativa del Governo) spetta, nel caso in cui sia ravvisato uno sconfinamento di competenze da parte delle Regioni, sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale l’eventuale conflitto di competenza”.

Per quanto riguarda l’illegittimità nel merito della norma regionale, “il motivo prevalente di illegittimità che può colpire una legge regionale 'escludente' un intero settore economico, è ravvisabile nella violazione del principio di libertà dell’iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione. È pur vero che tale principio di 'libertà economica' può trovare limiti in ragioni di tutela dell’interesse pubblico tra cui è ovviamente compresa la tutela della salute dei cittadini”.

Piozzi precisa che la necessità di tutelare la salute pubblica autorizza la limitazione di determinate attività industriali e che in molti casi è prevista la loro eliminazione. Tuttavia, l’appartenenza dell’Italia all’Ue, impone il ricorso a date cautele.

L’obiettivo della tutela della salute pubblica, se deve determinare l’espulsione di tutte le attività di gioco lecito già insediate e già autorizzate (tanto dallo Stato quanto dagli Enti locali), deve essere condiviso dallo Stato; in sostanza non può essere regionalizzato”, continua Piozzi. Inoltre, “qualora lo Stato abbia formalizzato un assetto di tutela sanitaria diverso da quello adottato dalla Regione, lo Stato membro dell’Unione Europea non potrebbe più invocare la salvaguardia della salute per espellere attività economiche dei cittadini comunitari già lecitamente autorizzate ed insediate, e sicuramente non potrebbe esonerarsi dal risarcimento /indennizzo”.

Riportando un altro profilo di possibile illegittimità costituzionale, riferito alla contrarietà della legge italiana ai trattati e ai principi comunitari, in virtù di quanto stabilito dall’art. 10 della Costituzione, Piozzi spiega che “in tale ambito rientra l’iniziativa di As.Tro che ha fatto sì che il 18 aprile 2017 sia stata presentata alle Istituzioni europee una petizione a firma dell’europarlamentare Alberto Cirio per denunciare gli effetti distorsivi che la legge regionale del Piemonte avrebbe sulla concorrenza del mercato interno nel momento in cui impone il divieto di installazione di apparecchi da intrattenimento dal raggio di 500 metri rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili”.

Nella petizione veniva denunciata la violazione del principio di proporzionalità: “l’effetto espulsivo del ‘distanziometro’ sarebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo di scoraggiare il gioco d’azzardo patologico costituendo, al tempo stesso, una palese violazione delle libertà di stabilimento (articolo 49 Tfue) e di prestazione dei servizi (articolo 56 Tfue)", ha concluso l’avvocato.

Gennaro Donnarumma

Ruolo: Senior Content Manager
Esperienza: 8+ anni
Specializzazione: Recensioni di slot machines

Da molti anni mi occupo di tutto quanto ruota intorno al settore del gambling. Analizzo attentamente tutti le slot prima di recensirle, e cerco di scoprire tutti i segreti tecnologici di software house e operatori di gioco.

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