Benedetta Liberatore, direttrice dei Contenuti Audiovisivi Agcom, tra le più impegnate sul fronte della promulgazione delle linee guida sulla pubblicità sul gioco, a margine di un convegno a Roma ha parlato ai microfoni di Agimeg di come da parte del Governo non siano arrivate particolari critiche per le linee guida associate al Decreto Dignità, chiaramente in materia di pubblicità sul gioco. “Da quando è cominciata la stesura delle linee guida ci sono state interlocuzioni con i Monopoli di Stato e con i Ministeri competenti. Al momento non ci sono state grandi segnalazioni, se non da parte di associazioni di consumatori, ma tutte su pubblicità che riguardavano contratti in essere. Da parte degli operatori del settore del gioco online come Starcasino e Starvegas abbiamo riscontrato la necessità di capire come potranno muoversi visto che è stata fatta salva parte della comunicazione. Alcuni - ha concluso la Liberatore - stanno valutando se è il caso di proseguire le operazioni in Italia”.
Tema spinoso quello della pubblicità, che a partire dall'8 agosto prossimo sarà vietata interamente per l’offerta di gioco. Dopo le parole di Liberatore, è arrivato anche il commento di Sapar al divieto di pubblicità sul gioco, imposto dal legislatore per la prevenzione dell’insorgenza di patologie come la ludopatia, trovando applicazione in confronto dei soggetti che operano nel comparto del gioco pubblico italiano, sia per quelli aventi sede legale sul suolo della Penisola, sia per quelli con sede legale all'estero, autorizzati tramite concessione dall'Agenzia Dogane e Monopoli in Italia. Secondo Sapar, "l'Agcom avrebbe scritto le linee guida per fornire validi chiarimenti interpretativi alle imprese del gioco pubblico, ai media, ai consumatori/giocatori per gli effetti applicativi dei divieti voluti dal Decreto Dignità entro la cornice normativa propria di riferimento".
Proprio per la corretta interpretazione delle linee guida è previsto un incontro tra Agcom e l’Istituto Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) nell'intento di chiarire su quelle direttive ancora oggi oggetto di fraintendimenti e soggette a molteplici interpretazioni. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha altresì redatto un insieme di esclusioni dal divieto di pubblicità per garantire al consumatore finale maggior tutela e salvaguardare quelle comunicazioni di tipo informativo e commerciale necessarie per l’assicurazione della riconoscibilità dell’offerta da gioco legale e per fornire informazioni sui prodotti e servizi offerti in linea con il principio di libertà di impresa.
Linee Guida Agcom: Le esclusioni al divieto di pubblicità secondo Sapar
Sapar ha redatto anche un documento dove sono riportate dettagliatamente le esclusioni al divieto di pubblicità, ovverosia le forme ammesse: “Stante la ratio della norma - rafforzare la tutela del consumatore e realizzare un più efficace contrasto del disturbo da gioco patologico - esulano dal divieto:
- le comunicazioni commerciali business to business, ivi incluse quelle diffuse sulla stampa specializzata; l’organizzazione di fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori di settore;
- le comunicazioni di responsabilità sociale di impresa, quali per esempio le campagne informative sui giochi vietati in senso assoluto e su quelli ammessi ma proibiti per i minori, sui fattori di rischio a cui sono esposti i giocatori denominati 'problematici', sui valori legati al gioco legale, di informativa sul gioco legale, sui rischi dell’usura connessi al gioco patologico, l’attivazione di corsi di formazione sulla ludopatia riservati agli operatori di gioco, la predisposizione di cautele nei confronti del giocatore problematico (ad esempio attraverso la creazione di piattaforme online dedicate agli utenti al fine di offrire un aiuto nel caso di gioco compulsivo), senza esposizione del marchio o del logo;
- le comunicazioni “cause related marketing”, effettuata sotto forma di citazione del concessionario quale finanziatore di un determinato progetto o iniziativa di carattere sociale e benefico, senza esposizione del marchio o del logo;
- l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purché non sussistano ambiguità circa l’oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore;
- la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) l’offerta di gioco a pagamento su mezzo televisivo rappresenti l’oggetto della concessione per l’esercizio dell’attività di offerta del gioco a pagamento rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli; b) la televendita sia finalizzata esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, consti della mera esecuzione del gioco stesso e non contenga alcun riferimento né abbia natura promozionale. La valenza promozionale della televendita è comunque presunta qualora la stessa venga trasmessa all’interno di un palinsesto televisivo generalista o semigeneralista”.